Art. 6.
(Foglio d'ingaggio).

      1. Ai fini della costituzione del rapporto di lavoro subordinato atipico di cui all'articolo 1, comma 2, e della determinazione della retribuzione da corrispondere ai soggetti interessati deve essere utilizzato un apposito modulo, sul quale devono essere annotati i dati personali, denominato «foglio d'ingaggio», avente le medesime caratteristiche del foglio paga e contenente l'indicazione dell'ammontare della retribuzione per la prestazione d'opera distinto dall'ammontare degli eventuali rimborsi spese, delle ritenute previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali nonché ogni altro dato ritenuto utile al fine di garantire una agevole attuazione degli adempimenti posti a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
      2. Il foglio d'ingaggio può essere individuale o collettivo. Le caratteristiche e le modalità di impiego del foglio d'ingaggio sono stabilite da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
      3. Quando i tecnici e gli artisti interpreti o esecutori sono costituiti in forme associative con personalità giuridica regolarmente registrate ed operanti, a norma di legge, come imprese di pubblico spettacolo e perciò munite di regolare certificato di agibilità dell'ENPALS, si rapportano con i titolari imprenditori e organizzatori di locali di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago, con regolari contratti d'appalto.

 

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